FAQ Gara rifacimento rete fognaria II° Lotto – comune di Pescaglia

CATEGORIE SCORPORABILI – QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Con il D.P.R. 30.10.2013 viene rimodulato il sistema delle categorie scorporabili, delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle opere specializzate a seguito dell’annullamento degli art. 107 comma 2 e 109 comma 2 del DPR n. 207/10 e della tabella sintetica delle categoria di cui all’Allegato A al predetto regolamento.

Annullato l’art.107 comma 2 resta inapplicabile anche l’art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 in quanto il riferimento all’art. 107 c. 2 anullato, lo svuota di efficacia.

Fino a nuovo esercizio della delega da parte del Governo l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06 risulta inapplicabile.

Rimane in essere l’art. 109 comma 1 del D.Lgs.163/06. Abrogato il comma 2 viene meno il divieto qui indicato.

A conclusione si può così riassumere: il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può concorrere anche senza la qualificazione nelle categorie scorporabili, alla condizione che la qualificazione nella categoria prevalente sia sufficiente, in termini di classifica, ovvero di importo, a ricomprendere l’intero importo in appalto. In presenza di categorie scorporabili, prima definite “a qualificazione obbligatoria” possono essere costituiti anche solo Raggruppamenti temporanei orizzontali e non necessariamente verticali.

Non deriva nessuna controindicazione all’applicazione dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06.